La libertà sindacale è sancita dalla Costituzione nell’articolo 39, il quale ha come oggetto anche i contratti collettivi di lavoro. La stessa liberà sindacale vale anche nel caso dei datori di lavoro, tuttavia l’associazione che ne tutela gli interessi viene chiamata organizzazione di categoria.
La storia dei sindacati viene da lontano e si svolge inizialmente in Inghilterra al tempo della rivoluzione industriale, quando nascono le cosiddette trade unions, le prime associazioni di lavoratori organizzate a livello nazionale per proteggere i diritti dei lavoratori in fabbrica.
Siamo nel 1824 e i lavoratori non godono ancora di alcuna tutela, svolgono le proprie mansioni durante una giornata lavorativa infinita e la loro vita è pressoché insostenibile.
Ci vorranno altri 50 anni circa per vedere la nascita delle prime forme legalizzate di associazioni sindacali, che si svilupperanno rapidamente in tutto il continente europeo e anche in Italia, dove inizialmente verranno chiamate leghe di resistenza e società di mutuo soccorso.
Le attività dei sindacati
Tra le attività principali dei sindacati rientra la verifica del rispetto, da parte delle aziende, dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro. Essi devono proteggere gli interessi collettivi dei propri associati raccogliendone le richieste, relazionandosi con tutte quelle decisioni aziendali che hanno un impatto sui dipendenti.
I sindacati svolgono anche un’importante azione assistenziale in materia di vertenze di lavoro, supportano i lavoratori destinatari di provvedimenti disciplinari e quelli oggetto di licenziamento nelle cause.
La contrattazione collettiva
Riguardo alla contrattazione collettiva, i sindacati devono definire il trattamento normativo ed economico dei lavoratori. I contratti collettivi di lavoro si distinguono in due categorie:
- a validità nazionale, detti di primo livello;
- validi in un preciso territorio o per specifiche aziende e chiamati per questo di secondo livello.